17^ stagione della
Scuola per Genitori 2025-2026
VITA ONLINE, RELAZIONI DIGITALI
Social, videogiochi, internet: opportunità, rischi e limiti da stabilire
prof. Ivan Salvadori
Centro Civico “N. Tommasoli” – 12 marzo 2026
VIDEO:
RELAZIONE:
Ma che bravo il prof. Salvadori! Il tema era insidioso in quanto abusato e ormai di vita online, di
piattaforme digitali e di social network se ne sente parlare ovunque. Il prof. Salvadori ha però la
perspicacia di individuare, nelle pieghe del diritto, quei comportamenti – talmente usuali da essere
considerati normali, specie fra i giovani – i quali, invece, configurano delle vere e proprie fattispecie
di reato.
Dopo i saluti iniziali ed i ringraziamenti alla VI^ Circoscrizione e alla Fondazione Cattolica, che
supporta uno dei nostri progetti di punta (VISIONARIA), la dirigente Marcazzan ha presentato il prof.
Ivan Salvadori, professore associato di Diritto penale al Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università di Verona.
Innanzitutto, il nostro bravo relatore è partito dal libro di “Save the children” intitolato “Stavo solo
scherzando” che sviscera gli atti di violenza fra adolescenti, atti di violenza all’interno dei quali si
individuano reati e quindi violazioni della legge penale, i quali – come tali – portano a pene come
l’arresto o peggio la reclusione.
Un rapido passaggio citando uno dei più noti studiosi di AI in Italia, ossia Luciano Floridi, che ha
superato la vecchia distinzione fra vita reale e vita digitale o virtuale, ma ha introdotto i tre stadi di
online, onlife e offline.
Si è passati poi – con esempi reali (sostituendo ovviamente i nomi dei protagonisti) – ad illustrare i
vari comportamenti che configurano ipotesi di rato, come la violenza sessuale, il sexting ed il
sextortion. Il tutto nasce, ci racconta il prof. Salvadori, con l’adozione di un’identità fake. Chi assume
un’identità falsa lo fa, ovviamente, per trarre in inganno le proprie vittime, riuscire – grazie a questa
falsa identità – ad ottenere dalle proprie vittime dei documenti (chat, video, …) un po’ delicati, se
non compromettenti e, una volta ottenuti, ricattare la vittima stessa per ottenere altro materiale,
pena la pubblicazione di quanto già a proprie mani.
Il predatore sessuale, dunque, si presente in modo assolutamente diverso da come è realmente: si
cambia l’età, ci si propone in modo confidenziale e sussiegoso, si arriva a determinare nella mente
della vittima una sorta di “principe azzurro”
. Peccato che, appena ni possesso del primo materiale
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“scottante”, il principe azzurro non è più così azzurro e comincia a ricattare la vittima per ottenere
un proprio od altrui vantaggio. E’ questo il caso dell’art. 494 c.p. di sostituzione di persona, che
prevede che “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,
induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a
sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti
giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione
fino ad un anno.
”
. A seguire si concretizzano altri reati come quello punito dall’art. 612-quater c.p.
che punisce la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificate o alterate tramite
intelligenza artificiale, con pene da 1 a 5 anni di reclusione. Di casi come questo se ne vedono e
sentono quotidianamente con video realizzati dall’intelligenza artificiale e che sono ormai
assolutamente simili a quelli reali. Non minore è il reato di sextortion, ossia il reato di estorsione
che sfrutta la minaccia di divulgare materiale intimo per ottenere vantaggi economici o altri benefici;
è questa una situazione che si verifica soprattutto al termine di una relazione, durante la quale la
vittima risultava consenziente alle riprese multimediali di atti a sfondo sessuale; purtroppo, quando
queste relazioni si interrompono, può capitare che l’uno o l’altra vogliano vendicarsi dell’ex
compagna/o, minacciando la diffusione di questi video. Altra fattispecie è il sexting, ovvero la
realizzazione, lo scambio e/o la diffusione di messaggi a contenuto sessuale implicito o esplicito.
Chiudiamo con il reato di violenza sessuale, punito dall’art. 609-bis c.p. che prevede pene molto
severe in quanto stabilisce che “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni”
.
Come si può notare, a differenza degli anni che hanno preceduto l’avvento degli smartphone, oggi
possiamo parlare di reati contro la persona, in particolare nel tentativo di ricattare le vittime con
video o audio che, se diffusi, possono arrecare danno di immagine alla vittima, ANCHE IN ASSENZA
DELLA PRESENZA FISICA. Cinquant’anni fa sarebbe stato impensabile parlare di reato contro la
persona in assenza di presenza fisica e addirittura in assenza di simultaneità: oggi, invece, la prima
non è dirimente (mi faccio mandare delle immagini compromettenti) e nemmeno la seconda (le
diffonde a distanza di tempo).
Come ha ben sottolineato il prof. Salvadori, abbiamo trattato stasera l’aspetto della repressione (a
reato avvenuto, si cala la sciabola della legge), ma molto meglio sarebbe poter prevenire, fornendo
ai ragazzi strumenti utili allo scopo. Per esempio:
> diffidare sempre di chi sta chattando con te o dei componenti della chat di gruppo (tanti ti
vogliono bene, ma forse non tutti …);
> di conseguenza, non diffondere pubblicamente notizie private relative alla tua vita intima o
alle tue abitudini di vita;
> valutare bene, prima di autorizzare il fidanzato/a a riprendere scene intime, perché la luna
di miele può interrompersi e allora il principe azzurro può diventare un acerrimo nemico.
Qui viene a galla il lavoro fatto dai genitori. Abbiamo controllato cosa fanno col loro smartphone o
il loro tablet? Siamo sicuri che sul telefono non abbiano immagini delicate che qualche “amico”
potrebbe rubare o ammaliando la vittima o semplicemente perché ha lasciato il cellulare
incustodito?
Alla luce del fatto che i rapporti sessuali avvengono ad un’età media che si abbassa sempre di più
(ora siamo a 14 anni), è abbastanza fisiologico che persone di questa età siano ingenue, non siano
sufficientemente preparate alla vita da prevedere ciò che può accadere a distanza di pochi mesi con
la persona che oggi sembra meravigliosa.
A noi genitori quindi l’obbligo di vigilare, di realizzare un rapporto schietto, ma rigoroso coi nostri
figli, dove l’affetto non può spingersi a rinnegare il nostro ruolo di garanti della loro integrità fisica
e psichica. Se avremo agito con passione, con tenacia e con amore, potremo sperare di ridurre al
massimo i rischi che possono portare ai reati di cui sopra; viceversa, se non avremo fatto nulla per
impedire comportamenti scorretti e imprudenti o addirittura li avremo favoriti, dovremo
considerarci complici dei reati suindicati.
Prevenire è meglio che curare. Infondere comportamenti positivi e un uso corretto del cellulare è
meglio che dover reprimere – a posteriori, ovviamente – perché si sono realizzate le condizioni di
violazione della legge penale.
Un “grazie” al prof. Salvadori, alla dirigente Marcazzan e a tutti coloro che sono intervenuti.
Cordiali saluti.
Ass. PROSPETTIVA FAMIGLIA
dott. Paolo STEFANO














